Segnaliamo un interessante articolo dell’Avvocato Maurizio Area dal titolo: Peculato e Abuso d’ufficio nel D.lgs 231/01
Il prossimo recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. (2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, porterà all’integrazione dell’art 25 d.lg. 231/2001 con tre nuovi delitti:
- peculato (art 314 comma 1 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art 316 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;
- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) che punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Per tali delitti sarà prevista, a carico dell’ente, la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
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