Il D.Lgs. 150/22 (Attuazione della legge 27 Settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)
e il D.Lgs. 156/22 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale) hanno un impatto significativo sui modelli 231 realizzati.
Vediamoli così riassunti:
- Art. 25 (reati peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione)->inserimento del reato abuso d’ufficio.
- Art. 25-sexiesdecies con la modifica dell’Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca ) per cui è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona se non è possibile la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto
- Art. 24 ->aggiunta del comma 3-bis all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura) dove viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-bis e 322-ter in tema di confisca
- Art. 25-quinquiesdecies -> modifica nel testo del comma 1-bis dei reati tributari riguardanti sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto.