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Cassazione 23490/2025 del 24/6/25
Parte ricorrente: Una società (propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Napoli.
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Fatti di causa:
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La controversia riguarda un contratto di appalto tra la società ricorrente e un committente.
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La società ha agito per ottenere il pagamento di somme per lavori eseguiti, mentre la controparte ha eccepito vizi dell’opera e inadempimenti.
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Decisione della Corte d’appello:
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Ha accolto parzialmente l’appello incidentale del committente.
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Ha riconosciuto una riduzione delle somme dovute all’appaltatore per i vizi accertati nell’opera.
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Motivi del ricorso per Cassazione:
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Violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. in relazione alla decadenza del committente dalla garanzia per vizi.
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Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi.
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Insufficiente motivazione circa l’accertamento dei vizi.
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Errata valutazione dei mezzi di prova, in particolare consulenza tecnica e testimonianze.
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Decisione della Cassazione:
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Rigetta il ricorso.
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Conferma la sentenza della Corte d’appello, ritenendo corretta l’applicazione delle norme sulla garanzia per vizi e adeguatamente motivata la valutazione delle prove.
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Conseguenze:
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La società ricorrente viene condannata alle spese processuali.
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La Corte ribadisce il principio secondo cui il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, se motivata logicamente.
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