Kit Aggiornamento Modello 231 – Reati Ambientali (DL Terra dei Fuochi – 30/07/2025)
Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2025 – recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi” – introduce rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, incidendo in particolare sull’art. 25-undecies relativo ai reati ambientali.
1. Estensione dei reati-presupposto ambientali ex art. 25-undecies
Con la riforma, diventano reati-presupposto ai fini della responsabilità dell’ente:
Reati del Codice penale:
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Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo
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Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica
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Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (modificato)
In particolare, il delitto di omessa bonifica si affianca alla preesistente contravvenzione di cui all’art. 257 del Codice dell’Ambiente, configurandosi come fattispecie più ampia e sanzionatoria anche nei casi di mancato ripristino ambientale o inosservanza di ordini giurisdizionali o legislativi.
2. Modifiche al Codice dell’Ambiente
Sono introdotti come nuovi reati-presupposto anche i seguenti articoli del D.lgs. 152/2006:
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Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
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Art. 255-ter – Abbandono di rifiuti pericolosi
Inoltre, il preesistente art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) – già incluso nel Codice dell’Ambiente – diviene formalmente reato-presupposto e subisce modifiche di contenuto.
3. Aggiornamento di articoli già rilevanti ex D.lgs. 231/01
Restano reati-presupposto, ma con modifiche strutturali:
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Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
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Art. 258 – Violazioni documentali (registri, formulari, comunicazioni)
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Art. 259 – ora rubricato Spedizione illegale di rifiuti (in sostituzione di Traffico illecito)
4. Nuova aggravante per attività d’impresa (art. 259-bis)
Viene introdotto l’art. 259-bis, che prevede un aumento di pena fino a un terzo per i reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 quando commessi nell’ambito dell’attività di impresa o altra attività organizzata. In tali casi, è prevista anche la responsabilità del titolare o del responsabile dell’attività per omessa vigilanza, con l’inattesa e contestabile estensione a tali soggetti delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/01, sebbene queste siano riferibili esclusivamente all’ente e non alla persona fisica.
5. Attenuanti per responsabilità colposa
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 25-undecies introduce un’attenuante per l’ente nei casi di responsabilità per colpa nei reati ex artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, con riduzione delle sanzioni pecuniarie da un terzo a due terzi. Analoga attenuante è prevista anche per le persone fisiche.
6. Sanzioni pecuniarie e limiti massimi
Viene modificato il comma 7 dell’art. 25-undecies con riferimento alle sanzioni interdittive. Si segnala che in due ipotesi (art. 452-sexies e art. 256) la sanzione pecuniaria può giungere fino a 1.200 quote, superando il limite massimo di 1.000 quote previsto dall’art. 10 del D.lgs. 231/2001. Si tratta quindi di un evidente disallineamento normativo da chiarire in sede di conversione o revisione.
7. Estensione dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 Codice Antimafia)
Viene esteso l’ambito applicativo delle misure di amministrazione giudiziaria agli enti coinvolti in reati ambientali gravi, includendo:
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Artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p.
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Artt. 255-ter, 256 (co. 1, 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis, 259 del Codice dell’Ambiente
Tali disposizioni rafforzano l’approccio repressivo nei confronti delle imprese coinvolte in attività criminali ambientali, prevedendo strumenti di controllo analoghi a quelli già applicabili in ambito antimafia.