L’incarico di Organismo di Vigilanza comincia prima della firma. Secondo le Linee guida del CNDCEC (novembre 2025), l’art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 richiede un organismo indipendente, dotato di poteri autonomi: senza di esso anche il Modello più strutturato non può dirsi efficacemente attuato e non protegge l’ente.
Il Decreto non dice come comporre l’OdV. L’organo amministrativo sceglie tra composizione monocratica e collegiale in base a dimensioni, organizzazione e complessità del rischio. Le Linee guida indicano come soluzione più efficace quella plurisoggettiva, che unisce soggetti interni ed esterni, ferma la verifica di conflitti di interesse e competenze.
Per gli enti di piccole dimensioni l’art. 6, comma 4, consente di affidare i compiti dell’OdV all’organo dirigente. È la scorciatoia più rischiosa: sovrappone controllore e controllato, e le Linee guida raccomandano di limitarla a enti con bassa complessità organizzativa e minima suddivisione delle funzioni gestionali.
In questo primo appuntamento vediamo che cosa controllare prima di accettare: chi nomina, con quale atto, per quanto tempo, con quale regime di prorogatio e con quali documenti da conservare. Nella parte riservata trovi la sequenza operativa per junior e senior, un caso pratico e la checklist.
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