Questo articolo fa parte dello Speciale IA e 231 di Alert231.it.
L’art. 612-quater c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, senza il consenso dell’interessato, cede, pubblica o diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, idonei a ingannare sulla loro genuinità, cagionando un danno ingiusto. È in vigore dal 10 ottobre 2025 e, con l’art. 25-vicies, diventa reato presupposto: per l’ente la sanzione va da 200 a 700 quote.
A differenza della 437-bis, questa norma non riguarda solo chi sviluppa o impiega sistemi ad alto rischio: riguarda chiunque produca o diffonda contenuti. Un ufficio marketing, una redazione, un reparto HR o un account social aziendale possono essere il punto di ingresso del rischio, anche in un’azienda che non si occupa di tecnologia.
Perché scatti la responsabilità dell’ente servono i requisiti ordinari: il reato deve essere commesso da un apicale o da un subordinato, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e deve essere reso possibile da una carenza organizzativa. Le contromisure stanno proprio in quest’ultimo punto: regole, controlli e tracciabilità nella produzione e diffusione dei contenuti.
Nella parte riservata trovi gli scenari più comuni, i protocolli da inserire nel Modello e il flusso da attivare quando un contenuto sospetto è già stato diffuso.
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