Questo articolo fa parte dello Speciale IA e 231 di Alert231.it.
L’art. 437-bis c.p. ruota attorno ai sistemi di IA ad alto rischio, ma il codice penale non li definisce: nozioni come “sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio” e “sorveglianza umana” vengono dal regolamento europeo (AI Act). Per applicare bene il nuovo art. 25-vicies bisogna quindi leggere insieme il diritto penale e la disciplina dell’AI Act.
Un punto da tenere fermo: qualificare un sistema come ad alto rischio non basta a integrare il reato. Servono anche una delle condotte previste dall’art. 437-bis e il pericolo richiesto dalla norma. Classificazione regolatoria e responsabilità penale sono piani collegati ma distinti, e il Modello deve trattarli come tali.
Conta molto anche il ruolo dell’ente. Chi progetta, addestra, produce o immette sul mercato un sistema è un fornitore; chi lo impiega nella propria attività è un utilizzatore professionale. Le condotte rilevanti e le misure da adottare sono diverse, e lo stesso soggetto può trovarsi in entrambi i ruoli a seconda del sistema.
Nella parte riservata trovi un albero decisionale in quattro domande per qualificare ogni sistema e una tabella dei ruoli con le misure attese da ciascuno.
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